Art. 135 codice dei contratti pubbliciServizi di ricerca e sviluppo

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Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che:

  • a)i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attivita';
  • b)la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
  • a)siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attivita';
  • b)la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
  • c)l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al comma 1 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.

Testo vigente dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art135 · fonte su Normattiva