Art. 135 codice dei contratti pubblici — Servizi di ricerca e sviluppo
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Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all'allegato II.19, a condizione che:
- a)i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all'esercizio della propria attivita';
- b)la prestazione del servizio sia interamente retribuita dalla stazione appaltante. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, in applicazione dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, agli appalti pubblici pre-commerciali, che rispettino le condizioni delle lettere a) e b) del comma 1, quando:
- a)siano destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva alla stazione appaltante, che li usi nell'esercizio della propria attivita';
- b)la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dalla stazione appaltante;
- c)l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato di cui al comma 1 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo sostituisce integralmente anche in qualita' di allegato al codice.
Testo vigente dal 31 marzo 2023 al 6 luglio 2023 · versione 0 su Normattiva