Art. 150 codice dei contratti pubblici — Settore dei porti e degli aeroporti
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1. Le disposizioni del codice si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Testo vigente dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023 · versione 2 su Normattiva