Art. 94 cod. cons. — Responsabilita' per danni alla persona
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Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, cosi' come recepite nell'ordinamento italiano. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.
Testo vigente dal 29 aprile 2006 al 21 giugno 2011 · versione 4 su Normattiva