Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giustizia amministrativa - Riparto di competenza - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Denunciata violazione di parametro per il quale manca ogni motivazione sulla non manifesta infondatezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 125006).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater), prima parte, cod. proc. amm., che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. L’ordinanza di rimessione ne ha omesso qualsivoglia illustrazione, limitandosi a riportare, tra parentesi, un breve inciso («diritto di impugnazione») il quale, tuttavia, risulta privo di un oggettivo aggancio con la restante parte della motivazione. La censura, pertanto, è del tutto carente di motivazione quanto al requisito della non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46241; O. 127/2024 - mass. 46343).
sentenza 5/2025massima n. 46615 Giustizia amministrativa - Riparto di competenza - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Denunciata violazione dei criteri di delega, irragionevolezza e violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 125006).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 76 e 125 Cost., dell’art. 135, comma 1, lettera q-quater), prima parte, cod. proc. amm. che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. La disposizione cesurata non viola i principi di delega, in quanto è stata inserita, nell’attuale testo normativo, non dal decreto delegato, ma da una fonte successiva. Né è violato il criterio dell’articolazione territoriale dell’organizzazione della giustizia amministrativa, perché le controversie in esame sono quelle che hanno ad oggetto gli atti emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, autorità avente carattere indiscutibilmente “centrale”, pur se articolata in più sedi dislocate sul territorio, il cui intervento abbraccia tre settori fondamentali: il mercato del gioco lecito; il contrasto al gioco illegale; altre competenze di natura fiscale e tributaria. In questo quadro complessivo, deve dunque ritenersi che gli atti in questione sono funzionali al soddisfacimento di interessi di natura pubblica, i quali trascendono quelli squisitamente locali, con conseguente esigenza, costituzionalmente rilevante, di evitare che tali atti siano impugnabili dinanzi ai diversi TAR locali a detrimento della visione d’insieme. Né, infine, è leso il principio del giudice naturale precostituito per legge, perché tale parametro, lungi dall’ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, deve interpretarsi unicamente come volto ad assicurare l’individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge e quindi può considerarsi rispettato quando l’organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, nel rispetto della riserva di legge. (Precedenti: S. 182/2014 - mass. 38047; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 237/2007 - mass. 31453).
sentenza 5/2025massima n. 46619 Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo della disposizione censurata - Applicabilità della medesima disposizione nel giudizio a quo - Rilevanza delle questioni.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5, della legge n. 99 del 2009 - abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 43 dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e nella sostanza riprodotto dall'art. 135, comma 1, lett. f ), cod. proc. amm. - la norma censurata, secondo una valutazione non implausibile, continua a trovare applicazione nel giudizio principale, in quanto l'effetto processuale lamentato è interamente da essa disciplinato.
Riguarda ancheart. 41 legge 99/2009
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Intervento innovativo sul riparto di giurisdizione - Disposizioni che eccedono i principi e criteri enunciati dalla delega, che richiedevano di "adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori" - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia. Infatti, il legislatore delegato, intervenendo in modo innovativo sul riparto di giurisdizione, non ha tenuto in debita considerazione i principi e criteri enunciati dalla delega per il riordino normativo del processo amministrativo e del riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e amministrativi contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009, il quale richiedeva, tra l'altro, di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori. Le norme impugnate hanno inciso profondamente sul precedente assetto, illegittimamente discostandosi dalla consolidata giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione circa la spettanza alla giurisdizione ordinaria delle controversie de quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice del processo amministrativo che attribuivano alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di sanzioni inflitte dalla CONSOB, v. la citata sentenza n. 162/2012. - Per l'orientamento secondo cui la delega per il riordino normativo concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante, v., ex multis , le citate sentenze nn. 73/2014, 5/2014, 80/2012, 293/2010 e 230/2010.
sentenza 94/2014massima n. 37869 Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 134 Codice del processo amministrativo
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, in quanto divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, n. 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 "recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", impugnati, per violazione dell'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, nella parte in cui hanno trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria adottati dalla Banca d'Italia. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 94 del 2014 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua delle norme oggetto di censura. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. 133, comma 1, lett. l ), 134, comma 1, lett. c ), e 135, comma 1, lett. c ), nonché dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, v. la citata sentenza n. 94/2014.
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 134 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio - Asserita irragionevolezza - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio della ragionevole durata del processo - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Proporzionalità della deroga al criterio territoriale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lett. p ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), impugnati, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., nella parte in cui attribuiscono le controversie sugli atti dell'Agenzia per i beni confiscati alla criminalità organizzata alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma. Posto che - anche con riferimento alla giustizia amministrativa e ai relativi criteri di distribuzione delle competenze tra i diversi organi giurisdizionali - spetta al legislatore un'ampia potestà discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, tuttavia tale discrezionalità incontra un suo limite espresso nel precetto dell'art. 125 Cost., ai sensi del quale «nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica». La disciplina censurata, che deroga alla suddetta articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, supera lo scrutinio di proporzionalità in primo luogo perché l'Agenzia menzionata si configura come una articolazione dell'amministrazione centrale dello Stato, la cui competenza non è delimitata dal punto di vista territoriale - essendo chiamata a svolgere compiti relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche a supporto dell'autorità giudiziaria, su tutto il territorio nazionale - e i cui atti, al pari di da quelli dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile, possono qualificarsi come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali e come atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. In secondo luogo, la concentrazione in un unico tribunale dell'esame di tali controversie appare rispondere all'esigenza di evitare che i singoli atti dell'Agenzia, anche se afferenti ad un'unica vicenda, siano impugnabili davanti a diversi TAR locali, a seconda della collocazione del bene confiscato o della sua destinazione ad un'amministrazione centrale o locale, a detrimento della visione d'insieme. Con riferimento, poi, all'invocato principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., esso non si ancora ad un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare, ma deve essere interpretato unicamente come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge. L'individuazione della competenza in capo al TAR Lazio, sede di Roma, infine, non determina alcun impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost., né frappone un ostacolo significativo al corso tempestivo della giustizia, come richiesto dall'art. 111 Cost. - Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, vedi le sentenze nn. 237/2007, 341/2006 e 206/2004. - Sull'art. 125 Cost., vedi le citate sentenze nn. 33/1968, 30/1967, 55/1966 e 93/1965. - Sulla qualificazione, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della competenza del TAR Lazio, dei provvedimenti dei commissari delegati a fronteggiare emergenze di protezione civile quali atti dell'amministrazione centrale e quali atti attinenti alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, vedi le sentenze nn. 34/2012 e 237/2007. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost., vedi, ex plurimis , sentenze nn. 117/2012 e 30/2011.
Riguarda ancheart. 14 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Insussistenza dei requisiti che legittimano la deroga alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale (scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo) - Violazione del principio di decentramento della giustizia amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 125 Cost., l'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro. Infatti, le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un criterio rigoroso, nel rispetto del principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale. Nel caso di specie, non sussistono quei requisiti - scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo - che legittimerebbero la deroga di cui alla disposizione de qua . (Restano assorbite le ulteriori censure) - In materia di deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale, in particolare con riguardo al requisito della «straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte)», v. la citata sentenza n. 237/2007. - Circa i criteri alla stregua dei quali la Corte valuta la legittimità delle deroghe, anche con riguardo all'esigenza di uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio, v. la citata sentenza n. 159/2014.
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie relative ai provvedimenti di rimozione e sospensione di amministratori locali - Devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma - Questione non rilevante nel giudizio a quo - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte riguardante le controversie relative ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il giudizio a quo, infatti, attiene ad un provvedimento di scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del menzionato testo unico, e non già di rimozione e sospensione di singoli amministratori locali, ai sensi dell'art. 142.
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie relative ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso - Devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma - Asserito eccesso di delega - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Asserita violazione del principio di distribuzione territoriale della giustizia amministrativa - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Insussistenza - Deroga agli ordinari criteri di riparto della competenza ragionevole e proporzionata, giustificata dalla particolare natura dei provvedimenti oggetto della controversia - Non fondatezza della questione in parte qua .
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25, 76 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, adottati ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Con riferimento specifico all'art. 76 Cost., infatti, l'art. 44 della legge delega n. 69 del 2009 - volta al riassetto di un settore normativo e a disciplinare il processo amministrativo - conferisce espressamente al legislatore delegato il compito di individuare l'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In particolare, la scelta processuale di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti, come quelle del caso in esame, trova fondamento nel potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale conferito allo stesso legislatore delegato, in coerenza con la finalità di «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela», anch'essa espressamente prevista nella legge delega. Quanto all'art. 3 Cost., non è ravvisabile alcuna lesione in quanto è, ormai, affermazione costante che nella disciplina degli istituti processuali vige il principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore, con il limite della loro non manifesta irragionevolezza, principio richiamato anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali. Del pari non è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 125 Cost. il quale, pur prevedendo una articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa, consente la deroga a tale principio purché ispirata a un «criterio rigoroso», in base al quale occorre accertare che ogni deroga sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico, sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito e sia necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa. Tali requisiti sono soddisfatti nel caso di specie in primo luogo perché è la stessa natura straordinaria degli atti di scioglimento degli organi elettivi - funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare - ad escludere l'omogeneità con altre situazioni; in secondo luogo, poi, i provvedimenti in esame, pur non potendosi qualificare come atti politici, comunque presentano caratteristiche tali da renderli collocabili tra gli atti di alta amministrazione essendo qualificabili come atti dell'amministrazione centrale dello Stato finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali ed attengono alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza. Infine, risulta rispettato anche il precetto dell'art. 25 Cost. il quale è osservato laddove, come nel caso in esame, l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali predeterminati, nel rispetto della riserva di legge. - Sulla discrezionalità e insindacabilità delle scelte operate dal legislatore nella disciplina degli istituti processuali, anche in riferimento alla giustizia amministrativa e ai criteri di distribuzione delle competenze tra gli organi giurisdizionali, v., ex multis , sentenze nn. 10/2013, 304/2012, 237/2007, 341/2006 e 206/2004 nonché ordinanza n. 141/2011. - Sulle deroghe all'articolazione regionale dell'organizzazione della giustizia amministrativa di cui all'art. 125 Cost., v. le sentenze nn. 159/2014 e 237/2007. - Sulla natura di «misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio», attribuibile al potere di scioglimento degli organi elettivi, in quanto funzionale all'esigenza di contrasto della criminalità organizzata mafiosa o similare, v. la sentenza n. 103/1993. - Sui provvedimenti di cui all'art. 143 del d.lgs. 267 del 2000, quali atti dell'amministrazione centrale dello Stato (in quanto emessi da organi che operano come longa manus del Governo) finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali, v. la sentenza n. 237/2007. - Sul principio della necessaria precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., che - lungi dall'ancorarsi a un dato pre-normativo, quale la prossimità geografica del giudice alla vicenda da giudicare - va interpretato come volto ad assicurare l'individuazione del giudice competente in base a criteri predeterminati, in via generale, dalla legge, v., ex plurimis , le sentenze nn. 237/2013, 117/2012 e 30/2011 nonché l'ordinanza n. 15/2014.
Giustizia amministrativa - Codice del processo amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma - Disposizione dichiarata incostituzionale dalla sopravvenuta pronuncia n. 174 del 2014 - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 111 e 125 Cost., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 174 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, che è stata così già rimossa dall'ordinamento con efficacia ex tunc . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, v. la citata sentenza n. 174/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto, conseguente alla declaratoria di incostituzionalità della norma censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 206/2014, 321/2013, 177/2013, 315/2012 e 182/2012.
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio, violazione del principio del giudice naturale, eccesso di delega, violazione dei principi del giusto processo - Ius superveniens modificativo di alcune disposizioni del codice del processo amministrativo nel senso auspicato dal rimettente - Necessità che il giudice a quo rivaluti la persistente rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione, relativa alla devoluzione alla competenza funzionale inderogabile del t.a.r. lazio con sede a Roma delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, che modifica alcune disposizioni del codice del processo amministrativo, tra cui la disposizione censurata, con la conseguenza che spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata. - Sul principio della "perpetuatio iurisdictionis" in seguito a modifiche legislative sulla competenza, (sicché, ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda, non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio), v. ex plurimis, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza del 16 luglio 2010, n. 16667; Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza del 16 aprile 2009, n. 8999.
sentenza 56/2012massima n. 36143 Riguarda ancheart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Ius superveniens modificativo della disposizione censurata nel senso auspicato dal giudice rimettente - Necessità di rivalutare la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo - Restituzione degli atti.
Deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti, alla luce delle modifiche della norma impugnata nel senso da lui auspicato, la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo.
Riguarda ancheart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo
Processo amministrativo - Decreto legislativo adottato in attuazione della delega al Governo per il riordino del processo amministrativo - Controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del TAR Lazio, sede di Roma, anziché alla giurisdizione ordinaria - Inosservanza, da parte del legislatore delegato, del criterio direttivo secondo cui il riordino doveva tener conto della giurisprudenza delle sezioni unite civile della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto - Vizio di eccesso di delega - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Infatti, in base alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» nell'assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega; invece, attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. - In tema di legge di delegazione, v. citate sentenza n. 293 e n. 230 del 2010 .
Riguarda ancheart. 133 Codice del processo amministrativoart. 134 Codice del processo amministrativo
Giustizia amministrativa - Riordino del processo amministrativo - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti - Devoluzione alla competenza funzionale, inderogabile del T.A.R. Lazio con sede a Roma - Ius superveniens che modifica la disposizione censurata nel senso auspicato dal rimettente - Necessità di valutazione della persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e ), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), relative all'attribuzione della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, delle controversie di cui all'art. 133, comma 1, lettera p ), del medesimo decreto ed in particolare delle controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati. Infatti, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione è entrato in vigore il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'art 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2011, n. 273, che ha sostituito la disposizione contenuta nell'art. 135, comma 1, lettera e ), oggi impugnato, per cui il nuovo testo prevede che sono devolute alla competenza inderogabile del TAR del Lazio soltanto «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225» (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile). Pertanto, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione sollevata alla luce del descritto ius superveniens . - Sulla restituzione degli atti al rimettente affinché proceda alle valutazioni di sua spettanza, alla luce del nuovo quadro normativo su identiche questioni, v. ordinanze n. 56 e n. 132 del 2012.
Riguarda ancheart. 15 Codice del processo amministrativoart. 16 Codice del processo amministrativo