Art. 3 c.p.a.
[1]Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
[2]1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato. 2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione)).
Testo vigente dal 30 ottobre 2016, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva