Art. 38 c.t.s. — Risorse
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Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attivita' principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attivita' di raccolta fondi. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalita' di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attivita' di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.
Testo vigente dal 2 agosto 2017 al 11 settembre 2018 · versione 0 su Normattiva