Art. 150 t.u.a.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
Testo vigente dal 12 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164
Testo vigente dal 12 novembre 2014, tuttora in vigore · versione 80 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Referendum abrogativo - Servizio idrico integrato - Richiesta di abrogazione referendaria della disciplina avente ad oggetto la forma di gestione e le procedure di affidamento in materia di risorse idriche - Quesito inidoneo e non coerente rispetto al fine perseguito dai promotori - Inammissibilità della richiesta referendaria.
E' inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nel testo risultante dall'articolo 12 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168, avente ad oggetto la forma di gestione e le procedure di affidamento in materia di risorse idriche. Il quesito in esame si rivela inidoneo e non coerente rispetto al fine, che l'iniziativa referendaria si propone, di rendere inapplicabile al servizio idrico integrato la disciplina generale delle modalità di affidamento della gestione dei SPL a rilevanza economica, dettata, per quasi tutti i servizi pubblici locali, dall'art. 23- bis del d. l. n. 112 del 2008. L'abrogazione referendaria dell'art. 150 del Codice dell'ambiente - consistente, peraltro, in una mera armonizzazione delle norme sul servizio idrico integrato con quelle, già autoapplicative, dell'art. 23- bis - non è idonea a far venire meno l'applicazione al solo servizio idrico delle forme di gestione fissate, anche per tale servizio, proprio da quest'ultima norma, applicabile al settore idrico indipendentemente dalla vigenza dell'art. 150 del codice dell'ambiente. La normativa di risulta, infatti, non può mai comportare l'abrogazione delle norme di cui all'art. 23- bis , limitatamente al settore del servizio idrico integrato. Inoltre, per i limiti strutturali suoi propri, lo strumento referendario applicato a detta norma - in quanto di natura ablativa e privo, dunque, di efficacia propositiva o additiva - non è in grado nell'attuale quadro normativo di escludere l'efficacia dell'art. 23- bis per il solo settore idrico.
Riguarda ancheart. 2 d.lgs. 4/2008art. 12 d.P.R. 168/2010
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art150 · fonte su Normattiva
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di specifiche disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 135 Codice dell’ambienteart. 136 Codice dell’ambienteart. 141 Codice dell’ambienteart. 144 Codice dell’ambienteart. 145 Codice dell’ambienteart. 146 Codice dell’ambientee altri 16
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla gestione delle risorse idriche - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale cooperazione per la mancata previsione dell'intesa forte in una materia nella quale vi è intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.
E' inammissibile per genericità delle censure la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 147 a 158 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il ricorso avrebbe dovuto specificare per ciascuna norma in cosa consista il dedotto concorso di competenze e perché sia stato violato il principio di leale collaborazione.
Riguarda ancheart. 147 Codice dell’ambienteart. 148 Codice dell’ambienteart. 149 Codice dell’ambienteart. 151 Codice dell’ambienteart. 152 Codice dell’ambienteart. 153 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forma di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso - Rinvio a tal fine al disposto dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 117 Cost., atteso l'intento dilatorio, attraverso tale rinvio, perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare ed inoltre l'esclusione di ogni rilievo della "tutela della concorrenza", nel settore in esame configurante come improponibile una recezione della normativa dal precitato art. 113 - Esclusione - Riconducibilità della norma alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e) , Cost. - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per ritenuta violazione dell'art. 117 Cost. Il richiamo ai commi 5 e 7 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, effettuato dalla norma censurata, esprime infatti la chiara volontà del legislatore di disciplinare aspetti generali attinenti alla tutela della concorrenza, quali la forma di gestione e le procedure di affidamento del servizio idrico integrato. In tal senso, v. citata sentenza n. 272/2004.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forma di gestione del servizio e procedura di affidamento dello stesso, nonché relativo regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Indebita completa attrazione nell'ambito di attività amministrativa ministeriale, consolidando anche pregressi atti amministrativi, di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio - Questione prospettata in termini oscuri - Inammissibilità.
E' inammissibile, per oscurità della prospettazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta violazione degli artt. 117 e 118 Cost., perché illegittimamente determinerebbe una «attrazione completa nell'ambito di attività amministrativa ministeriale di tutta la disciplina relativa alla gestione del servizio considerato, consolidando nelle norme del decreto delegato precedenti atti ministeriali», senza che «a fronte di ciò si possano rinvenire peculiarità del servizio idrico integrato che giustifichino un simile intervento legislativo statale in deroga alla disciplina generale dei servizi pubblici locali». Infatti, la ricorrente muove dalla generica e indimostrata premessa che la norma censurata abbia "consolidato" «precedenti atti ministeriali», senza spiegare in cosa consista tale "consolidazione" e quali siano tali atti ministeriali.
Riguarda ancheart. 170 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Forme di gestione del servizio e procedure di affidamento dello stesso, nonché relativo regime transitorio - Ricorso della Regione Piemonte - Asserita invasione delle competenze regionali in materia del servizio idrico integrato - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, in combinato con l'art. 170, comma 3, lettera i ), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per ritenuta lesione dell'art. 117, terzo comma, Cost., perché, non limitandosi a stabilire princípi fondamentali della materia, detta «misure di dettaglio», «con conseguente invasione delle competenze regionali in materia di regolazione del servizio idrico integrato». Il presupposto su cui si basa la censura è erroneo, perché l'art. 117, terzo comma, Cost., il quale contiene l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, non contempla la materia indicata dalla ricorrente.
Riguarda ancheart. 170 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Delibera della forma di gestione, fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilita dall'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito eccesso di delega; violazione del principio di ragionevolezza nonché delle competenze legislative residuali delle regioni - Sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, per effetto dell'art. 2, comma 13, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, rappresentato dalla ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell'udienza ed in presenza della mancata costituzione della parte resistente - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 1, sollevata per violazione degli artt. 76, 3 e 117, quarto comma, Cost. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, infatti, la ricorrente afferma di non avere più interesse alle questioni relative alla previsione del principio dell'unicità della gestione, sostituito, per effetto dell'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, da quello dell'unitarietà della gestione, già fissato, secondo la ricorrente, dalla legge n. 36 del 1994 e fatto proprio dalla legislazione regionale. Nella specie, pertanto, trova applicazione l'orientamento della Corte secondo cui, nel giudizio principale, quando la parte ricorrente, pur non rinunciando formalmente al ricorso, evidenzia il sopraggiunto venir meno delle ragioni della controversia, la parte resistente non è costituita o non si oppone.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Gestione delle risorse idriche - Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento - Gestione del servizio idrico integrato aggiudicato dall'Autorità d'ambito mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto delle competenze regionali in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserita violazione della legge di delegazione; indebita compressione delle competenze regionali ed illegittima previsione di un atto regolamentare interveniente nella materia di potestà legislativa regionale dei "servizi pubblici locali" - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede che «L'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia». In relazione alla denunziata violazione dell'art. 76 Cost., stante il carattere innovativo della disposizione denunciata, è erroneo il presupposto interpretativo delle ricorrenti in quanto la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né può ritenersi violato, in riferimento all'art. 76 Cost., l'art. 88 del d.lgs. n. 112 del 1998 poiché tale articolo non preclude che la legge statale attribuisca all'autorità d'àmbito le funzioni amministrative in tema di aggiudicazione. Infatti, detto articolo, al comma 1, lettera h ), fa espressamente rientrare, fra i «compiti di rilievo nazionale» attribuiti allo Stato, quelli relativi «ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36»; e non vi è dubbio che tra tali criteri rientri quello relativo all'aggiudicazione della gestione, che è un tipico strumento di tutela della concorrenza. Anche la ritenuta violazione dell'art. 117, secondo e quarto comma, Cost., non sussiste in quanto l'aggiudicazione, essendo lo strumento attraverso il quale si realizza l'affidamento del servizio, rientra a pieno titolo nella materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva statale; donde anche la piena legittimazione dello Stato ad esercitare nella specie la potestà regolamentare.
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