Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Costituzione ed intervento nel giudizio incidentale - Intervento di soggetti che non rivestono la qualità di parte nel giudizio a quo - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost. e in relazione all'art. 17, comma 25, lett. a ), della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'art. 16, comma 1, numero 3), del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, all'art. 1, commi 1 e 8, lett. c ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento della Regione Piemonte, la quale non è parte del giudizio a quo . Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente, l'interesse da questa prospettato non è correlato con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio a quo e, pertanto, la Regione non vanta una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. Sulla legittimazione a partecipare al giudizio incidentale di costituzionalità, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 96/2008, ordinanze n. 393/2008 e n. 414/2007.
Riguarda anched.lgs. 152/2006
Ambiente (Tutela dell') - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico - Lamentata violazione dell'obbligo di acquisizione del parere preventivo del Consiglio di Stato sullo schema del decreto legislativo - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e, in particolare, del suo art. 153, comma 1, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., all'art. 17, comma 25, lett. a ), della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'art. 16, comma 1, numero 3), del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato». Infatti, il rimettente non fornisce alcuna soluzione al problema preliminare, da lui stesso posto, relativo all'applicabilità del principio di gratuità dell'uso delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, fissato dal censurato art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, anche alle gestioni già in corso al momento della sua entrata in vigore, come quelle oggetto degli atti amministrativi impugnati nel giudizio a quo . Tale lacuna si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni proposte, perché il rimettente non spiega se le norme denunciate - e cioè il d.lgs. n. 152 del 2006 nel suo complesso e, più in particolare, il suo art. 153 - trovino applicazione nel caso concreto alle suddette gestioni.
Riguarda anched.lgs. 152/2006
Ambiente (Tutela dell') - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato - Previsto affidamento delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143 in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato - Ritenuto eccesso di delega per violazione del principio di "invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica" - Lamentata irragionevolezza e lesione dell'autonomia finanziaria di entrata dei Comuni - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 153, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 119, primo comma, Cost., all'art. 1, commi 1 e 8, lett. c ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e all'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui stabilisce che «Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato». Infatti, il censurato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 non potrebbe trovare applicazione nel caso, come quello di specie, di concessioni di infrastrutture idriche che siano già in essere al momento della sua entrata in vigore, perché, come già affermato dalla sentenza n. 246 del 2009, tale disposizione fa riferimento «al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate»; e cioè ai soli «nuovi affidamenti». Inoltre, non potrebbero trovare applicazione nel giudizio principale neppure gli altri articoli del d.lgs. n. 152 del 2006 - censurato dal rimettente anche nel suo complesso - perché tali articoli disciplinano fattispecie diverse da quella oggetto del giudizio a quo , la quale attiene allo specifico profilo del regime della concessione d'uso delle infrastrutture idriche. Sulla riferibilità dell'impugnato art. 153, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 ai soli «nuovi affidamenti», v. la citata sentenza n. 246/2009.
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di specifiche disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 135 Codice dell’ambienteart. 136 Codice dell’ambienteart. 141 Codice dell’ambienteart. 144 Codice dell’ambienteart. 145 Codice dell’ambienteart. 146 Codice dell’ambientee altri 16
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla gestione delle risorse idriche - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale cooperazione per la mancata previsione dell'intesa forte in una materia nella quale vi è intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.
E' inammissibile per genericità delle censure la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 147 a 158 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il ricorso avrebbe dovuto specificare per ciascuna norma in cosa consista il dedotto concorso di competenze e perché sia stato violato il principio di leale collaborazione.
Riguarda ancheart. 147 Codice dell’ambienteart. 148 Codice dell’ambienteart. 149 Codice dell’ambienteart. 150 Codice dell’ambienteart. 151 Codice dell’ambienteart. 152 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti del servizio idrico integrato - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuito, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Immobilizzazioni, attività e passività relative al servizio idrico integrato trasferiti al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi - Considerazione del trasferimento nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Disciplina basata sull'art. 113 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indice dell'intento dilatorio perseguito dal legislatore statale relativamente alle competenze di cui è titolare - Improponibilità della recezione della normativa del precitato art. 113 attesa l'esclusione di ogni rilievo della "tutela della concorrenza" nel settore considerato - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - recante la rubrica «Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato» - e dell'art. 153 - la cui rubrica recita «Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato» -, sollevata in relazione all'art. 117 Cost., poiché la denunciata illegittimità deriverebbe dall'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 150, che sono state, invece, rigettate. Peraltro, con riferimento alla questione concernente l'art. 153, va aggiunto che la disposizione censurata, nel riferirsi alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, che sono beni senza dubbio funzionali alla gestione del servizio idrico quale servizio pubblico locale, esclude in radice l'onerosità della concessione d'uso di tali infrastrutture al gestore del servizio ed incide, perciò, sulla tipologia contrattuale. Essa attiene, dunque, all'esercizio dell'autonomia negoziale in tema di concessioni-contratto e deve perciò essere ricondotta, secondo un criterio di prevalenza, alla materia dell'ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. e, quindi, all'esclusiva sfera di competenza legislativa dello Stato. In senso analogo, v. citate sentenze n. 160/2009, n. 411/2008, n. 95/2007, n. 234 e n. 50/2005, n. 282/2004.
Riguarda ancheart. 151 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato - Infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali - Affidamento in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, con assunzione dei relativi oneri - Ricorso della Regione Umbria - Asserita violazione della legge di delegazione nonché delle competenze esclusive residuali delle regioni e del principio di ragionevolezza - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 153 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 3, 76 e 117, quarto comma, Cost. L'assunto della ricorrente secondo il quale, in riferimento all'art. 76 Cost. e, quale parametro interposto, alla legge di delegazione n. 308 del 2004, non sarebbe consentito al decreto delegato introdurre disposizioni innovative si fonda su di un erroneo presupposto interpretativo perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né ha pregio, sempre in relazione all'art. 76 Cost. la censura secondo al quale l'affidamento a titolo gratuito delle infrastrutture idriche degli enti locali determinerebbe un maggiore onere per la finanza di detti enti, in contrasto con il criterio direttivo previsto dall'art. 1, comma 1, della legge di delegazione, in quanto il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004 implica una valutazione dell'incidenza finanziaria del servizio che sia complessiva e non - come sostiene la ricorrente - riferita al singolo atto concessorio. Conferma questa conclusione la circostanza che il successivo comma 2 dell'art. 153 - nel prevedere che al gestore sono trasferite tutte le passività del servizio idrico integrato, subentrandone nei relativi obblighi - impone che di tale trasferimento debba tenersi conto nella determinazione della tariffa, proprio «al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica», valutata nel suo complesso. La ricorrente avrebbe dovuto, perciò, specificare in che termini la gratuità prevista dalla disposizione censurata incida sull'onere finanziario complessivo del servizio idrico integrato in modo da determinare un effettivo maggiore onere per la finanza pubblica e non limitarsi ad affermare che detta gratuità determina di per sé un maggiore onere per la finanza pubblica. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. va ribadito che la disciplina censurata è riconducibile in prevalenza alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. Infine, in relazione alla asserita violazione dell'art. 3 Cost. per l'irragionevolezza della concessione gratuita delle infrastrutture ai gestori del servizio idrico integrato, vale ribadire il carattere generale e complessivo del criterio direttivo dell'invarianza degli oneri finanziari di cui all'art. 1, comma 1, della legge di delegazione n. 308 del 2004; sicché proprio tale carattere generale e complessivo esclude la lamentata irragionevolezza, perché tiene in debito conto - come visto - l'esigenza di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Sempre in relazione all'art 3 Cost., non ha pregio la censura concernente la retroattività della gratuità della concessione rispetto agli affidamenti già in essere, in quanto la norma censurata fa riferimento, per la sua applicazione, al contenuto della convenzione e del disciplinare di affidamento al gestore del servizio idrico integrato e, dunque, si applica alle concessioni nuove o rinnovate e non a quelle già in essere; si applica cioè ai soli «nuovi affidamenti», regolati dal comma 2 dell'art. 172.