Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa - Necessità di tener conto anche dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito - Ordinanza di rimessione - Obbligo di motivazione asseritamente assolto con rinvio alla valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo riguardante la disposizione denunciata - Erroneità dell'assunto - Mancata evocazione dei parametri costituzionali violati e difetto di motivazione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sollevata dal Giudice di pace di Anzio, nella parte in cui stabilisce che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata tenendo conto anche «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito», dato che il rimettente muove dall'erroneo presupposto che la valutazione di ammissibilità del referendum abrogativo popolare riguardante la disposizione denunciata implica un dubbio di legittimità costituzionale della medesima disposizione, ma non indica né i parametri costituzionali che sarebbero violati dalla denunciata disposizione né le ragioni dell'asserito contrasto con la Costituzione, limitandosi a rinviare alla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011, che ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo popolare. - Sulla rilevanza, nel giudizio di costituzionalità, delle pronunce di ammissibilità di un quesito referendario, conf. sentenze n. 45 del 2005 e n. 13 del 2012.
sentenza 48/2012massima n. 36128 Referendum abrogativo - Servizio idrico integrato - Richiesta di abrogazione referendaria parziale di norma - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito - Quesito chiaro, coerente ed omogeneo - Normativa residua immediatamente applicabile, priva di elementi di contraddittorietà - Ammissibilità della richiesta referendaria.
E' ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 154, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, limitatamente alle parole: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito». La richiesta referendaria non riguarda leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, Cost. espressamente esclude l'iniziativa referendaria, né tantomeno leggi "collegate" a quelle espressamente sottratte al referendum ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che la Corte ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, la disposizione oggetto del quesito non è a contenuto costituzionalmente vincolato o norma costituzionalmente necessaria, né risulta a contenuto imposto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il quesito, benché formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta i necessari caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneità. Infatti, esso incorpora la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua, quale puntuale ratio che lo ispira; e dall'inciso proposto per l'abrogazione è dato trarre con evidenza "una matrice razionalmente unitaria". Il referendum , inoltre, non ha carattere surrettiziamente propositivo. Il quesito referendario è, infatti, diretto ad abrogare parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, senza sostituirne una estranea allo stesso contesto normativo: si tratta di una abrogazione parziale, e non della costruzione di una nuova norma mediante la saldatura di frammenti lessicali eterogenei, che caratterizzerebbe un inammissibile quesito propositivo. Infine, la normativa residua, data proprio dall'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, è immediatamente applicabile e non presenta elementi di contraddittorietà. Sulla nozione di "rilevanza" economica del servizio idrico integrato v. citata, sentenza n. 325 del 2010. Sulla necessità che il quesito incorpori la puntuale ratio che lo ispira tale da trarne una "matrice razionalmente unitaria" v., citate, sentenze n. 29 del 1987, n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978). Sull'abrogazione parziale v. citate, sentenze n. 34 del 2000 e n. 36 del 1997. Sulla necessità che la normativa residua risulti immediatamente applicabile v., citata, sentenza n. 32 del 1993.
sentenza 26/2011massima n. 35378 Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria - Impugnazione dell'intero testo del decreto delegato n. 152 del 2006, nonché di specifiche disposizioni del medesimo decreto - Trattazione delle sole questioni riferite all'art. 76 Cost. e al principio di leale collaborazione - Decisione sulle ulteriori censure riferite a parametri diversi riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 36
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento al principio di leale collaborazione, in quanto l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione. In senso conforme, v. citate sentenze n. 159/2008 e n. 401/2007.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del codice medesimo - Ricorsi delle Regioni Calabria, Campania, Valle d'Aosta, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, Umbria, Liguria e Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 25, comma 1, 35, comma 1, 42, comma 3, 55, comma 2, 58, comma 3, 63, commi 3 e 4, 64, 65, comma 3, lettera e) , 95, comma 5, 96, comma 1, 101, comma 7, 148, 149, 153, comma 1, 154, 155, 160, 166, comma 4, 181, commi da 7 a 11, 183, comma 1, 186, 189, in riferimento agli artt. 5 e 76 Cost. per ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nell'esercizio di delega legislativa e asserita violazione della garanzia di partecipazione della Conferenza unificata per incongruità del termine assegnatole per rendere il parere. Il termine concesso alla Conferenza per l'esame della bozza del decreto legislativo, pari a sedici giorni, pur breve, non può considerarsi incongruo, né tale da rendere impossibile alla Conferenza di dare il proprio contributo consultivo nel procedimento di formazione del decreto stesso.
Riguarda ancheart. 25 Codice dell’ambienteart. 35 Codice dell’ambienteart. 42 Codice dell’ambienteart. 55 Codice dell’ambienteart. 58 Codice dell’ambienteart. 63 Codice dell’ambientee altri 18
Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata - Impugnazione di specifiche disposizioni del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) - Trattazione delle ulteriori questioni di legittimità proposte dalle ricorrenti riservata a separate pronunce.
V. titoletto.
Riguarda ancheart. 135 Codice dell’ambienteart. 136 Codice dell’ambienteart. 141 Codice dell’ambienteart. 144 Codice dell’ambienteart. 145 Codice dell’ambienteart. 146 Codice dell’ambientee altri 16
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Disposizioni sulla gestione delle risorse idriche - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione del principio di leale cooperazione per la mancata previsione dell'intesa forte in una materia nella quale vi è intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.
E' inammissibile per genericità delle censure la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 147 a 158 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il ricorso avrebbe dovuto specificare per ciascuna norma in cosa consista il dedotto concorso di competenze e perché sia stato violato il principio di leale collaborazione.
Riguarda ancheart. 147 Codice dell’ambienteart. 148 Codice dell’ambienteart. 149 Codice dell’ambienteart. 150 Codice dell’ambienteart. 151 Codice dell’ambienteart. 152 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua - Definizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio - Ricorso della Regione Marche - Asserita violazione delle competenze legislative regionali residuali nonché dell'autonomia finanziaria regionale - Sopravvenute modifiche normative ad opera dell'art. 2, comma 15, del decreto legislativo n. 4 del 2008 - Conseguente affermazione della ricorrente di non avere subito lesione alcuna dalla norma censurata, non risultando, del resto, mai applicata - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, risultando, del resto, che tali disposizioni non siano state applicate, in quanto la l'art. 2, comma 15, del d.lgs. n. 4 del 2008 ha modificato l'art. 161 del d.lgs. n. 152 del 2006, stabilendo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il metodo tariffario con proprio decreto, «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» (art. 161, comma 4, lettera a , del d.lgs. n. 152 del 2006, nel testo attualmente vigente).
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato - Asserita irragionevolezza per la omessa indicazione degli obiettivi di miglioramento della produttività - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo e Campania - Omessa deduzione dell'incidenza della violazione del principio di ragionevolezza sulle competenze regionali - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., perché le disposizioni denunciate non sarebbero coerenti con l'evoluzione della stessa legislazione statale, omettendo di indicare, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, gli obiettivi di miglioramento della produttività, invece previsti dall'art. 13 della legge n. 36 del 1994. Le Regioni sono infatti legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non relative al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione comporti un'incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse. Invece, nel caso di specie, le ricorrenti si limitano a lamentare la violazione del principio di ragionevolezza da parte della norma censurata, senza dedurre l'incidenza di tale violazione sulle competenze regionali.
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione della tariffa dei servizi - Ricorso della Regione Puglia - Asserito contrasto con i principi direttivi della legge di delega - Questione proposta in termini generici - Inammissibilità.
E' inammissibile, per genericità della formulazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. La ricorrente non chiarisce, infatti, quali princípi della legge di delegazione siano violati.
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri per la determinazione del servizio idrico integrato - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Campania - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebito intervento in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle regioni e degli enti locali nonché violazione del principio di delega relativo agli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali - Omessa specificazione delle attribuzioni amministrative asseritamente lese nonché genericità per le ulteriori questioni - Inammissibilità.
E' inammissibile, per genericità della formulazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. Le ricorrenti evocano quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, alinea, vincola il legislatore delegato al rispetto del riparto delle competenze amministrative fra Stato, Regioni ed enti locali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». In particolare, la lamentata violazione deriverebbe dal fatto che la norma denunciata, nel determinare la tariffa del servizio idrico integrato, interviene in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali. Ma le ricorrenti - nel limitarsi a riportare parti del testo dell'art. 1, comma 8, della legge di delegazione - non specificano quali siano, in concreto, le attribuzioni amministrative asseritamente lese; e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità del d.lgs. n. 112 del 1998 quale criterio direttivo della legge di delegazione (su cui, sentenza n. 225 del 2009). Sempre in relazione all'art. 76 Cost. le ricorrenti si limitano genericamente a riportare il contenuto del principio della legge di delega che assumono violato - e cioè l'art. 1, comma 8, lettera d ), - senza chiarire né la ragione per cui un corrispettivo, quale la tariffa del servizio idrico integrato, possa essere ricondotto al novero degli incentivi o disincentivi finanziari o fiscali cui fa riferimento il principio stesso, né, conseguentemente, in quale modo la determinazione della tariffa ecceda tale principio.
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Previsione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania e Basilicata - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe l'introduzione ex novo dell'imposta in questione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., in quanto il parametro interposto, la legge di delegazione n. 308 del 2004, non prevedrebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione», cioè della tariffa del servizio idrico integrato. Le ricorrenti muovono, infatti, dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo e, in particolare, un'imposta. La Corte, infatti, con la sentenza n. 335 del 2008, ha precisato che detta tariffa ha natura non tributaria, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dallo stesso comma 1 dell'art. 154. Il legislatore delegato, pertanto, non ha introdotto alcun tributo e, quindi, non ha ecceduto dall'oggetto della delega.
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione della tariffa ed attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria - Asserita indebita normativa di minuto dettaglio; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Esclusione - Riconducibilità delle disposizioni censurate alla tutela dell'ambiente ed alla tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma Cost. La dedotta violazione delle competenze regionali non sussiste, perché la disciplina degli artt. 154 e 155 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Attraverso la determinazione della tariffa nell'àmbito territoriale ottimale, il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144 (Tutela e uso delle risorse idriche), 145 (Equilibrio del bilancio idrico) e 146 (Risparmio idrico). La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare. Tra tali costi il legislatore ha, infatti, incluso espressamente quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio "chi inquina paga"» (art. 154, comma 2). I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo perché alla determinazione della tariffa provvede l'Autorità d'àmbito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c , d , e ). Tale fine è raggiunto determinando la tariffa secondo un meccanismo di price cap (artt. 151 e 154, comma 1), diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante. In senso analogo, v. citate sentenze nn. 335 e 51 del 2008.
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato e tariffa del servizio di fognatura e depurazione - Criteri di determinazione delle tariffe - Ricorso delle Regioni Calabria e Puglia - Asserita violazione delle competenze legislative delle regioni ed indebita incidenza su un tributo di carattere locale (tariffa del servizio idrico integrato) spettante alle autonomie territoriali - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 119, primo e secondo comma, Cost., perché, disciplinando la tariffa del servizio idrico integrato, inciderebbero su un «tributo di carattere locale», «la cui determinazione spetta alle autonomie territoriali». E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la censura, secondo il quale la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo, dato che la tariffa ha natura di corrispettivo e non di tributo.
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico - Ricorso della Regione Basilicata - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebita incidenza in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali - Omessa specificazione delle attribuzioni asseritamente lese - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost., in quanto la ricorrente evoca quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, alinea, vincola il legislatore delegato al rispetto del riparto delle competenze amministrative fra Stato, Regioni ed enti locali «come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112». In particolare, la lamentata violazione deriverebbe dal fatto che la norma denunciata, nel determinare la tariffa del servizio idrico integrato, interviene in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali. Ma la ricorrente - nel limitarsi a riportare parti del testo dell'art. 1, comma 8, della legge di delegazione - non specifica quali siano, in concreto, le attribuzioni amministrative asseritamente lese.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, con conseguente indebita incidenza in materie appartenenti alla sfera di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali nonché violazione del principio della legge di delega medesima concernente gli interventi che prevedono incentivi e disincetivi, finanziari o fiscali - Questione prospettata in termini generici - Inammissibilità.
E' inammissibile, per genericità della formulazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in relazione all'art. 76 Cost. La ricorrente evoca quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale, all'art. 1, comma 8, lettera d ), stabilisce che il legislatore delegato deve conformarsi al criterio direttivo dello «sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali». Ma la ricorrente si limita a riportare il contenuto del principio della legge di delega che assume violato, senza chiarire né la ragione per cui un corrispettivo, quale la tariffa del servizio idrico integrato, possa essere ricondotto al novero degli incentivi o disincentivi finanziari o fiscali cui fa riferimento il principio stesso, né, conseguentemente, in quale modo la determinazione della tariffa ecceda tale principio.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Attribuzione di poteri ministeriali - Ricorso della Regione Liguria - Asserita violazione della legge di delegazione, che non prevederebbe "l'introduzione ex novo dell'imposta in questione"; incidenza sulla competenza legislativa residuale regionale; lesione dell'autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 154 e 155 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sollevata in riferimento agli artt. artt. 76, 117, quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost., evocando quale parametro interposto la legge di delegazione n. 308 del 2004, la quale non prevedrebbe «l'introduzione ex novo dell'imposta in questione», cioè della tariffa del servizio idrico integrato. E' infatti erroneo il presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente che la tariffa disciplinata dalle norme censurate sia un tributo e, in particolare, un'imposta. La Corte, con la sentenza n. 335 del 2008, ha già precisato che detta tariffa ha natura non tributaria, ma di «corrispettivo contrattuale», come, del resto, espressamente statuito dallo stesso comma 1 dell'art. 154. Il legislatore delegato, pertanto, non ha introdotto alcun tributo e, quindi, non ha ecceduto dall'oggetto della delega.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Determinazione della tariffa e criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica - Attribuzione allo Stato di poteri regolamentari - Asserita incidenza di tali poteri su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale e mancato coinvolgimento delle istanze rappresentative di regioni ed enti locali in violazione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, commi 2 e 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per asserita violazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., perché prevedono poteri regolamentari che incidono su materie diverse da quelle di competenza esclusiva statale. Difatti, la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che quest'ultimo ha, nella specie, potestà regolamentare ai sensi dell'art. 117, sesto comma, Cost., senza che vengano in rilievo esigenze di leale collaborazione.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Tutela dei corpi idrici - Tariffa del servizio idrico integrato - Criteri di determinazione della tariffa - Ammissibilità di maggiorazioni di tariffa per le aziende artigianali, commerciali e industriali al fine di conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi - Ricorso della Regione Umbria - Asserita esorbitanza dalla legge di delegazione, che non consente l'introduzione nel decreto delegato di una disposizione del tutto innovativa, ed indebita incidenza sulla potestà legislativa residuale regionale - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli artt. 76 e 117, quarto comma, Cost. Con riferimento all'art. 76 Cost., il presupposto che la legge di delegazione non consentirebbe innovazioni rispetto alla legislazione previgente è erroneo, perché la legge di delegazione consente, nel caso di specie, l'innovazione. Né sussiste lesione delle competenze legislative esclusive regionali, in quanto la disciplina contenuta nell'art. 154 è ascrivibile, in prevalenza, alla tutela della concorrenza e alla tutela dell'ambiente, cioè a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308 - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a provvedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 155 Codice dell’ambiente