Art. 30 c.a.d. — Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei conservatori
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(( I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). Il certificato qualificato puo' contenere limiti d'uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali puo' essere usato il certificato stesso, purche' i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. Il certificatore non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva