Art. 30 c.a.d.Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e dei conservatori

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Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale ((e dei)) conservatori I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale ((e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6,)) che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217)). ((Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata)) non e' responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti ((eventualmente)) posti dallo stesso ((ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis)).

Testo vigente dal 27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art30 · fonte su Normattiva