Art. 53 c.a.d.
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Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Testo vigente dal 16 maggio 2005 al 14 maggio 2006 · versione 0 su Normattiva