Art. 53 c.a.d.
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Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. (( Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.)). Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Testo vigente dal 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011 · versione 1 su Normattiva