Art. 53 c.a.d.

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Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54. Il ((DigitPA)) svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

Testo vigente dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016 · versione 14 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art53 · fonte su Normattiva