Art. 53 c.a.d.

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Le pubbliche amministrazioni ((...)) realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54. (( Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche' delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria. Con le regole tecniche di cui all'articolo 71 sono definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).

Testo vigente dal 14 settembre 2016 al 27 gennaio 2018 · versione 34 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art53 · fonte su Normattiva