Art. 1045 c.o.m. — Commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri
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La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
- a)dal Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
- b)da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
- c)da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- d)da un colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo;
- e)da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, se la valutazione riguarda gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico. ((e-bis). da un colonnello del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, se la valutazione riguarda ufficiali di detto ruolo.)) In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.
Testo vigente dal 13 settembre 2016 al 7 luglio 2017 · versione 35 su Normattiva