Art. 1067 c.o.m. — Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali
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Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
- a)per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
- b)per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:
- 1)se si tratta di avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
- 2)se si tratta di avanzamento ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
- c)per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
- 1)se si tratta di avanzamento ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
- 2)se si tratta di avanzamento ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. I tenenti colonnelli dei ruoli normali sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 1053, comma 2, e nell'ambito di ciascuna aliquota nell'ordine di graduatoria di merito. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva