Art. 1067 c.o.m. — Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali
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[1]Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
- a)per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
- b)per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis c)
[2]((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8)). I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. Se per un determinato grado sono previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016 · versione 25 su Normattiva