Art. 107 c.o.m. — Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016. Leggi il testo vigente →
Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 15 giugno 2016 · versione 25 su Normattiva