Art. 107 c.o.m. — Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano
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Organizzazione ((per le infrastrutture)) dell'Esercito italiano L'organizzazione del servizio ((per le infrastrutture dell'Esercito italiano)):
- a)fa capo all'Ispettorato delle infrastrutture;
- b)assolve le funzioni nel settore demaniale e infrastrutturale su scala nazionale, e ha il compito di ((mantenere)), secondo criteri di economicita' ed efficienza il patrimonio immobiliare della Forza armata;
- c)e' articolata in comandi e reparti infrastrutture. L'articolazione del servizio, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti, di cui al comma 1, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva