Art. 109 c.o.m.Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano

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Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:

  • a)presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
  • b)provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
  • c)sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art109 · fonte su Normattiva