Art. 109 c.o.m. — Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano
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Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano:
- a)presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;
- b)provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onere e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano;
- c)sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 febbraio 2014 · versione 0 su Normattiva