Art. 121 c.o.m. — Corpo delle armi navali
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Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:
- a)progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
- b)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- c)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
- d)dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a);
- e)dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
- f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva