Art. 121 c.o.m. — Corpo delle armi navali
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Rientra nelle competenze del Corpo delle armi navali:
- a)progettare il sistema di combattimento delle navi dello Stato, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto e alla sistemazione dei relativi impianti, in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti; studiare e provvedere le nuove armi e i materiali d'armamento; provvedere a tutti i servizi del munizionamento e degli esplosivi, secondo quanto stabilito all'articolo 119; provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui alla presente lettera;
- b)coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa ((, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero));
- c)imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
- d)dirigere i lavori di costruzione, di montamento, di riparazione e modifica del materiale di cui alla lettera a) ((, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento));
- e)((dirigere gli arsenali e gli stabilimenti)) della Marina militare per i servizi di cui alla lettera a);
- f)vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
- g)eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 1 gennaio 2017 · versione 9 su Normattiva