Art. 1277 c.o.m. — Forme di avanzamento
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L'avanzamento avviene:
- a)ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo;
- b)a scelta, per il grado di primo maresciallo;
- c)a scelta per esami per il grado di primo maresciallo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva