Art. 1287 c.o.m.Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare

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Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:

  • a)nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 7 anni;
  • b)tecnici di armi, elettrotecnici: 6 anni;
  • c)specialisti del servizio amministrativo e logistico: 4 anni;
  • d)nocchieri di porto: 3 anni;
  • e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. I periodi minimi di imbarco ((...)) per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
  • a)nocchieri, specialisti delle telecomunicazioni e scoperta, tecnici delle macchine: 10 anni;
  • b)tecnici di armi, elettrotecnici: 8 anni;
  • c)specialisti del servizio amministrativo e logistico: 5 anni;
  • d)nocchieri di porto: 6 anni;
  • e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni. (( Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. )) I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 26 febbraio 2014 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1287 · fonte su Normattiva