Art. 1287 c.o.m. — Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare
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Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 7 anni;
- b)tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
- c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;
- d)nocchieri di porto: 3 anni;
- e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
- a)nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 10 anni;
- b)tecnici del sistema di combattimento: 8 anni;
- c)supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 5 anni;
- d)nocchieri di porto: 6 anni;
- e)incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 8 anni. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi ((, definiti dall'ordinamento di Forza armata)). I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
Testo vigente dal 15 giugno 2016 al 20 febbraio 2020 · versione 33 su Normattiva