Art. 1299 c.o.m. — Periodi minimi di permanenza nel grado
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Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per l'avanzamento a brigadiere capo, e' stabilito in 7 anni. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' a brigadiere, e' stabilito in 7 anni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva