Art. 1323-bis c.o.m.
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((Per l'attribuzione della qualifica speciale sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:))
- a)((sei anni)) di anzianita' di grado;
- b)assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)aver riportato nel triennio precedente ((alla data di formazione dell'aliquota)), in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente ((secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare));
- d)non aver riportato ((nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota)) sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173)). Al personale escluso dalle aliquote di cui ((al comma 1)) per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. (( I sergenti maggiori capi esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. ))
Testo vigente dal 20 febbraio 2020 al 28 agosto 2022 · versione 59 su Normattiva