Art. 1323-bis c.o.m.

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La qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai sergenti maggiori capi in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)otto anni di anzianita' di grado;
  • b)assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
  • c)aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
  • d)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a). Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote dei sergenti maggiori capi da valutare per l'attribuzione della qualifica. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 3 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento.

Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1323bis · fonte su Normattiva