Art. 1323-bis c.o.m.
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1. Per l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capi ((e gradi corrispondenti)) in possesso dei seguenti requisiti:
- a)sei anni di anzianita' di grado;
- b)assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare;
- d)non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a). 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 173. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I sergenti maggiori capi ((e gradi corrispondenti)) esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.
Testo vigente dal 28 agosto 2022 al 28 maggio 2026 · versione 85 su Normattiva