Art. 1361 c.o.m. — Consegna
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Con la consegna sono punite:
- a)la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;
- b)la recidiva nelle mancanze;
- c)piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva