Art. 1361 c.o.m.Consegna

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Con la consegna sono punite:

  • a)la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;
  • b)la recidiva nelle mancanze ((gia' sanzionate con il rimprovero));
  • c)piu' gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio. Il provvedimento con il quale e' inflitta la punizione e' comunicato per iscritto all'interessato ed e' trascritto nella documentazione personale. Il provvedimento e' esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 9 febbraio 2013 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1361 · fonte su Normattiva