Art. 1539 c.o.m. — Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'
1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva