Art. 1540 c.o.m. — Cessazione dall'ufficio d'autorita'
Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare ((e il Vicario generale militare)) possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
Testo vigente dal 23 maggio 2021, tuttora in vigore · versione 68 su Normattiva