Art. 1539 c.o.m. — Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'
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L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva