Art. 1539 c.o.m.Cessazione dall'ufficio per limiti di eta'

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L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di eta'. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di eta'.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1539 · fonte su Normattiva