Art. 1540 c.o.m.Cessazione dall'ufficio d'autorita'

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Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1540 · fonte su Normattiva