Art. 1540 c.o.m. — Cessazione dall'ufficio d'autorita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021. Leggi il testo vigente →
Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 23 maggio 2021 · versione 0 su Normattiva