Art. 1576 c.o.m. — Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego
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Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.
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