Art. 426Atti preliminari al giudizio

Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art426 · fonte su Normattiva