Art. 426 — Atti preliminari al giudizio
Per gli atti preliminari al giudizio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni prima e terza del capo primo del titolo quinto di questo libro. Tuttavia, le attribuzioni ivi conferite al presidente del tribunale sono demandate al comandante che ha pronunciato la sentenza o il decreto di rinvio a giudizio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva