Art. 1777 c.o.m. — Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
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Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva