Art. 1811 c.o.m.Attribuzione stipendiale

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In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianita' di grado, se risultano concretamente applicabili e piu' favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado:

  • a)Esercito italiano e Marina militare: - Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19; - Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25; - Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27; - Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29;
  • b)Aeronautica militare: - Colonnello, anni 19; - Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25; - Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26; - Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1811 · fonte su Normattiva