Art. 1819 c.o.m. — Indennita' di posizione
In aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, al generale, ai generali di corpo d'armata e ai generali di divisione e gradi corrispondenti, e' corrisposta un'indennita' di posizione in attuazione dell'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. (( Gli importi dell'indennita' di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' e i criteri per l'attribuzione della indennita' di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro della difesa. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis e del decreto ministeriale di cui al comma 1-ter l'indennita' e' attribuita nella misura e secondo i principi fissati dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997 n. 334. ))
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva