Art. 1820 c.o.m. — Indennita' dirigenziale
(( Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, e' corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennita' dirigenziale nelle seguenti misure annue lorde per tredici mensilita':
- a)generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21;
- b)colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75;
- c)tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84;
- d)maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69. 2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennita' di buonuscita.)) 44
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94
44con decorrenza dal 1 gennaio 2018
Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva