Art. 1820 c.o.m. — Indennita' dirigenziale
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Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti e' corrisposta un'indennita' perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L'indennita' perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, ne' titolare delle funzioni e delle connesse responsabilita'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva