Art. 1913 c.o.m.Fondi previdenziali integrativi

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Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento:

  • a)fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
  • b)fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
  • c)fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare;
  • d)fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
  • e)fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
  • f)fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
  • g)fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 11 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1913 · fonte su Normattiva