Art. 1913 c.o.m. — Fondi previdenziali integrativi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 11 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →
Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento:
- a)fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
- b)fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
- c)fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare;
- d)fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
- e)fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
- f)fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
- g)fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 11 febbraio 2018 · versione 0 su Normattiva