Art. 1913 c.o.m.Fondi previdenziali integrativi

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Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento:

  • a)fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
  • b)fondo di previdenza ufficiali della Marina militare;
  • c)fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare;
  • d)fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri;
  • e)fondo di previdenza appuntati e carabinieri;
  • f)fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare;
  • g)fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio. (( L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorita' nell'Arma dei carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilita' di maturare il diritto all'indennita' supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914. ))

Testo vigente dal 11 febbraio 2018 al 1 gennaio 2023 · versione 47 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1913 · fonte su Normattiva