Art. 194 c.o.m. — Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza
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La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta:
- a)dal direttore della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata ovvero da un suo delegato della Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
- b)da due ufficiali superiori medici, membri. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati alla competente Direzione dell'Autorita' sanitaria di Forza armata, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva