Art. 194 c.o.m.Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza

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(( La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta:

  • a)dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
  • b)da due ufficiali superiori medici, membri. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza. )) A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di seconda istanza, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 26 febbraio 2014 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art194 · fonte su Normattiva