Art. 20 c.o.m.Enti vigilati

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[1]Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:

  • a)l'Agenzia industrie difesa;
  • b)la Difesa servizi spa;
  • c)l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
  • d)l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
  • e)l'Unione italiana tiro a segno;
  • f)la Lega navale italiana;
  • g)l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
  • h)la Cassa di previdenza delle Forze armate. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 26 giugno 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art20 · fonte su Normattiva