Art. 20 c.o.m.Enti vigilati

Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:

  • a)l'Agenzia industrie difesa;
  • b)la Difesa servizi spa;
  • c)l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;
  • d)l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;
  • e)l'Unione italiana tiro a segno;
  • f)la Lega navale italiana;
  • g)l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;
  • h)la Cassa di previdenza delle Forze armate. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa e' contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760. ((La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) e' finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.))

Testo vigente dal 26 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art20 · fonte su Normattiva